L'obbligo di registrazione digitale riguarda, senza eccezioni, tutti i soggetti coinvolti nel trasporto transfrontaliero di rifiuti. L'obbligo si applica ai seguenti gruppi:
1. Richiedenti e produttori: notificanti, produttori di rifiuti e coloro che organizzano il trasferimento.
2. Partner logistici: tutti i trasportatori e le imprese di trasporto.
3. Gestione dello smaltimento: destinatari e impianti che ricevono i rifiuti (impianti di destinazione).
4. Enti statali: autorità competenti nel luogo di spedizione, nel luogo di destinazione e negli Stati di transito.
5. Organi di controllo: autorità coinvolte come la dogana o il BALM (ex BAG).
Per le notifiche già approvate prima dell'entrata in vigore del nuovo obbligo di digitalizzazione, è prevista una chiara disposizione transitoria. La procedura da seguire dipende dalla data di conferma:
Conferma prima del 21 maggio 2026: tali notifiche rimangono valide ai sensi dell'art. 85, par. 3, del regolamento (UE) 2024/1157. Esse sono soggette alle disposizioni del precedente regolamento CE n. 1013/2006. Il recupero o lo smaltimento devono essere completati entro e non oltre il 21 maggio 2027. Se la conferma di ricezione da parte dell'autorità competente nel luogo di destinazione non è disponibile prima del 21 maggio 2026, la notifica deve essere presentata nuovamente in DIWASS dopo il 21 maggio 2026.
Ai sensi del regolamento (UE) 2024/1157 (allegato II), ai fini di una notifica giuridicamente valida sono obbligatori i seguenti documenti:
Moduli: il modulo di notifica (allegato IA) e il modulo di accompagnamento (allegato IB).
Contratto: un contratto valido relativo al recupero o allo smaltimento stipulato tra il notificante e il destinatario.
Garanzia finanziaria: prova di un deposito cauzionale, di una fideiussione bancaria o di un'assicurazione equivalente.
Documentazione relativa all'impianto: autorizzazioni e certificati ambientali dell'impianto di smaltimento.
Documenti aggiuntivi: a seconda del tipo di rifiuto, devono essere allegate analisi di laboratorio, descrizioni del percorso e prove di identità.
Consiglio dell'esperto: utilizzate piattaforme digitali come ZEDAL International per creare, gestire e trasmettere direttamente alle autorità questi documenti in conformità con la legge.
L'obbligo di digitalizzazione dei trasferimenti di rifiuti entrerà in vigore il 21 maggio 2026. A partire da tale data, tutte le procedure di notifica dovranno essere gestite elettronicamente tramite DIWASS. Per i trasferimenti di cui all'allegato VII (lista verde), il 27 marzo 2026 il gruppo di esperti per il trasferimento dei rifiuti ha concordato una regolamentazione transitoria fino alla fine del 2026: in questo periodo non è prevista la trasmissione a DIWASS. Le spedizioni devono comunque essere accompagnate da un documento dell'allegato VII debitamente compilato.
DIWASS è l'acronimo di Digital Waste Shipment System. Si tratta del sistema elettronico centrale della Commissione europea che funge da fulcro per lo scambio di dati.
I fatti più importanti su DIWASS:
Piattaforma centrale: DIWASS funge da hub tra le imprese, i sistemi delle autorità nazionali e l'UE.
Copertura completa: sostituisce i documenti cartacei (allegati IA, IB e VII) con record di dati puramente digitali.
Interoperabilità: il sistema consente il collegamento con soluzioni software esterne.
Vantaggio di ZEDAL: in qualità di pioniere dei flussi di lavoro digitali nel settore dei rifiuti, ZEDAL International è completamente compatibile con DIWASS. Le aziende possono mantenere i loro processi abituali, mentre ZEDAL si occupa in background della trasmissione senza soluzione di continuità e conforme alla legge al sistema dell'UE.
Passare alla piattaforma leader nella gestione digitale dei rifiuti è semplicissimo. In soli cinque passaggi potrete preparare la vostra azienda all'obbligo di digitalizzazione transfrontaliera:
1. Richiedi una demo online: prenota una demo live gratuita per scoprire le funzionalità di ZEDAL su misura per le tue esigenze.
2. Offerta e ordine: riceverete un'offerta personalizzata. Una volta effettuato l'ordine, il vostro sistema verrà immediatamente preparato.
3. Configurazione e onboarding: configuriamo il vostro accesso e vi forniamo i dati di accesso necessari per il portale e le interfacce.
4. Formazione del team: attraverso corsi mirati, prepariamo i vostri collaboratori all'uso efficiente dei flussi di lavoro digitali.
5. Go-Live: iniziate a creare le vostre prime notifiche digitali e i documenti dell'Allegato VII – in modo conforme alla legge e completamente digitale.
Iniziate subito: non aspettate la scadenza di maggio 2026. Assicuratevi già oggi un vantaggio competitivo grazie all'efficienza digitale.
Con il nuovo regolamento (UE) 2024/1157 sono stati inaspriti i termini di conservazione dei documenti e delle informazioni. La durata dell’obbligo di archiviazione dipende dal tipo di trasferimento:
Caso normale (notifiche): tutti i documenti devono essere conservati per almeno 5 anni dal completamento della spedizione.
Eccezione («Lista verde»): per i rifiuti della listaverde di cui all'allegato VII si applica in parte un termine ridotto di 3 anni.
Inizio del termine: il termine decorre di norma dal momento in cui lo smaltimento o il recupero dei rifiuti è stato confermato dalle autorità.
Avviso importante sulla sicurezza di revisione: non è sufficiente limitarsi a salvare i documenti. In caso di controllo, i documenti devono essere disponibili in qualsiasi momento, leggibili e non modificabili.
Sì. ZEDAL International è pienamente interoperabile con DIWASS (Digital Waste Shipment System). Il software offre un'interfaccia conforme alla normativa che consente uno scambio di dati senza soluzione di continuità tra le imprese e le autorità, in conformità con il regolamento (UE) 2024/1157.
Sì. A partire dal 21 maggio 2026, la trasmissione digitale sarà obbligatoria per i trasferimenti della «lista verde» (rifiuti non soggetti a notifica). L'attuale obbligo di portare con sé i documenti cartacei ai sensi dell'Allegato VII (Allegato VII del regolamento) sarà sostituito da una procedura interamente elettronica.
Sì, iniziare in anticipo non solo è possibile, ma è anche espressamente raccomandato dagli esperti. Il passaggio all’obbligo digitale è un processo che richiede una preparazione adeguata.
Ai sensi del nuovo regolamento (UE) 2024/1157, la procedura di autenticazione elettronica diventa obbligatoria per tutti gli operatori coinvolti. I dettagli relativi all'obbligo specifico di firma per i vettori sono attualmente in fase di definizione a livello dell'Unione europea.
Sì, attualmente esistono due varianti a seguito dell'introduzione di DIWASS:
Il nostro team di esperti è a vostra disposizione per qualsiasi domanda tecnica o specialistica relativa al trasporto digitale dei rifiuti. Potete contattarci nei seguenti orari:
Orari di servizio: giorni feriali(dal lunedì al venerdì) dalle 07:00 alle 18:00.
Ticket di assistenza: utilizzate l'icona del telefono direttamente nell'applicazione ZEDAL per aprire un ticket. Questo è il modo più veloce, poiché il nostro team riceve immediatamente tutte le informazioni di contesto rilevanti.
Assistenza telefonica: per questioni urgenti potete contattarci personalmente al telefono durante gli orari di servizio.
Il passaggio ai processi digitali ai sensi del regolamento (UE) 2024/1157 offre molto più che il semplice adempimento di un obbligo di legge. Le aziende traggono vantaggio da significativi aumenti di efficienza:
Procedure accelerate: i formati di dati digitali standardizzati consentono processi di approvazione più rapidi da parte delle autorità competenti.
Maggiore qualità dei dati: i controlli automatizzati di plausibilità riducono al minimo gli errori di trasmissione e i moduli compilati in modo errato (Allegati IA/IB/VII).
Trasparenza in tempo reale: le aziende e le autorità hanno accesso in qualsiasi momento allo stato attuale di una spedizione, il che aumenta la sicurezza nella pianificazione.
Riduzione dei costi: l'eliminazione degli invii postali, dell'archiviazione fisica e della gestione manuale dei documenti comporta notevoli risparmi in termini di tempo e costi.
Sostenibilità e conformità: la tracciabilità digitale completa rafforza l'economia circolare e garantisce una documentazione dei flussi di rifiuti a prova di revisione.
Valore aggiunto di ZEDAL: con la nostra piattaforma potrete sfruttare immediatamente questi vantaggi. Trasformiamo la complessa legislazione in un flusso di lavoro digitale intuitivo che riduce al minimo il vostro onere amministrativo.